Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi, anno 2024

Dettagli della notizia

Ordinanza sindacale n. 41 del 14.05.2024

Data:

17 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco, i cui poteri sono delegati alla Commissione Straordinaria, quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la Legge regionale n. 16/1996;
VISTO il D. Lgs n. 52 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile;
VISTO il “Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi” approvato con D.P. 12 Gennaio 2005 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 Gennaio 2005;
CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio degli incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre di ogni anno;
RICHIAMATO il Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n. 114/GAB del 15.03.2024 con il quale viene indicata la durata della stagione antincendio boschivo che, per l’anno 2024, si protrae dal 15 Maggio al 31 Ottobre;
VISTA la nota della Prefettura di Palermo, Area V^ - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico n. 161/51, pervenuta al Comune di Caccamo al Prot. Gen.n. 7705 del 02.04.2024 con la quale si forniscono raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, con priorità per le aree antropizzate, le infrastrutture strategiche, la rete viaria e le aree di pregio ambientale e naturalistico, raccomandando, in particolare l’esecuzione quali:

  • la pulizia e la rimozione della vegetazione erbacea, il taglio dei cespugli, delle siepi e dei rami degli alberi, e comunque la rimozione di tutti i materiali combustibili lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari, anche nelle vicinanze di linee elettriche, che possa essere cause di innesco di incendio realizzando appositi viali parafuoco;
  • la rimozione delle sterpaglie, vegetazione secca, accumuli e discariche abusive di rifiuti o altro materiale combustibile nelle aree antropizzate ed in quelle in cui insistono infrastrutture strategiche, nonchè in prossimità ed all’interno delle aree boschive;
  • l’adeguata cura dei terreni incolti o abbandonati, specie se prossimi alle aree antropizzate e/o alle reti di circolazione, con la realizzazione di appositi viali parafuoco;
  • la pulizia e la rimozione di vegetazione spontanea dai sottopassi stradali e pedonali;
  • la rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e altro materiale combustibile lungo tutti i percorsi, anche naturali, ove insistono insediamenti , infrastrutture ecc.;

VISTA la Circolare Attuativa n. 34283 del 10.04.2024 dell’“Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale” mediante la quale vengono disciplinate le modalità operative necessarie al fine di
programmare gli interventi a cura dello stesso Dipartimento;
CONSIDERATA la necessità di emettere apposita Ordinanza Sindacale per la prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di sensibilizzare i proprietari terrieri ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nel territorio comunale, nelle immediate prossimità dei centri abitati o zone antropizzate e/o ad aree boschive, anche frontisti le strade statali, provinciali e comunali, delle aree o spazi pubblici, nonché nelle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di appositi viali parafuoco, nonchè allo sfrondamento delle siepi dalle scarpate stradali e dalle fasce antistanti il nastro stradale, a tutela della sicurezza pubblica e dell’igiene ambientale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

  • Decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
  • Sfrondamento e diserbo delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione di fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo
    e la propagazione di incendi;
  • Taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura dalle aree limitrofe a strade pubbliche o prospicienti spazi pubblici, nonché lungo il perimetro a confine con fondi di altrui proprietà, ripetendoli ogni qualvolta sia necessario, con immediata rimozione del materiale di risulta;
  • Sfrondamento delle siepi e taglio dei rami delle piante che siano di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade e con la sicurezza della circolazione;
  • Rimozione di ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o l’accrescimento di incendio;
  • Esecuzione di apposita fascia arata, lungo il perimetro dei fondi utilizzati per colture cerealicole e/o foraggere, larga almeno 10 metri al fine di impedire la propagazione del fuoco in caso di incendi;

ATTESO che il Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/ 2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n.12874, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • La combustione di residui vegetali agricoli e forestali, soprattutto nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi (15 maggio - 31 ottobre);
  • Far brillare mine o usare esplosivi;
  • Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • Transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA
Ai proprietari o aventi diritti reali su terreni ubicati in tutto il territorio comunale di provvedere a proprie cure e spese, entro il 15 Maggio ad effettuare:
1) la pulizia e bonifica dei suddetti terreni da sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
2) la realizzazione di una fascia tagliafuoco perimetrale non inferiore a metri 10,00 di larghezza;
VIETA
Tassativamente, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal giorno 15 del mese di Maggio e fino al giorno 31 del mese di Ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad essa adiacenti:

  • Accendere fuochi di ogni genere;
  • Far brillare mine o usare esplosivi;
  • La combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
  • Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Disposizione per gli Enti di gestione infrastrutture e servizi
Ad ANAS, alle Società di gestione dei servizi idrici, di coadiuvare le strategie di prevenzione provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.R. n. 98 del 06 maggio 1981 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungoil perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottare dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi e/o di interfaccia.

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la disponibilità di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio previsti. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.

Obbligo di realizzazione di fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e di sfalcio, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all’interno della superficie coltivata, una precesa (consistente nell’aratura di una fascia di terreno) o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale ad assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, così come previsto dall’art. 3 del D.P. Regione Siciliana del 04/06/2008. Al medesimo obbligo di realizzazione della precesa, della larghezza di almeno 10 metri, sono assoggettati i proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a qualsiasi titolo insistenti nel territorio comunale, anche se detti campi risultano incolti, in stato di abbandono o a riposo.

Abbruciamento sul posto delle stoppie e dei residui vegetali

Sarà possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, previa comunicazione al Corpo Forestale, nei periodi compresi tra il 15 maggio e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 31 ottobre, e nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni:

  • che l’area in cui procedere all’abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l’attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli. E’ consentito anche l’abbruciamento dei residui delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, effettuate nel luogo di produzione poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
  • che l’attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre, mentre nei periodi compresi tra il 15 maggio e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 31 ottobre le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette; - che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose; - che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato; - che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.); - che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9,00 (orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza) verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento eprivo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione; - che durante tutte le fasi dell’attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui; - che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: a) sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; b) improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); c) propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; d) intolleranza altrui verso le emissioni generate; e) a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o ariposo, insistenti sul territorio comunale, è assolutamente vietato bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 14 Maggio di realizzare, fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, si prescrive di eseguire il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 10 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio, saranno effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto delle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi, inoltre, avranno cura diverificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Adempimenti dei destinatari della presente Ordinanza

Tutti i soggetti obbligati ai suddetti adempimenti sono tenuti a dare comunicazione di avvenuta esecuzione alla Polizia Municipale, entro e non oltre 7 giorni successivi a tale termine, così come previsto dall’art. 2 della Circolare Attuativa dell’Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34286 del 10/ 04/2024.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territorialipreposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge. Decorso il termine indicato al punto 9), il Comune provvederà all’accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e tale formale accertamento costituirà titolo per l’avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti con le conseguenze previste dal precitato art. 2 della Circolare Attuativa dell’Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34286 del 10/04/2024.

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza. In caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, sarà emessa, nei confronti degli obbligati, diffida ad adempiervi nel termine di giorni 3 dalla notificazione, con l’obbligo di comunicare l’avvenuto adempimento. L’assenza della comunicazione di cui sopra,in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d’ufficio dell’inottemperanza, con l’applicazione delle relative sanzioni e della comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’intervento sostitutivo da parte dell’Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l’art. 16 della Legge n. 3 del 2003.

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada.

3. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 così come previsto dall’art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16.

4. In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 maggio – 31 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353. Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23, ai sensi dell’art. 40 c. 3 della L.R. n. 16/1996.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane periferiche; - Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:
Vigili del Fuoco (tel.115);
Numero di Emergenza Unico Europeo (tel.112);
Emergenze Ambientali (tel.1515);
Ufficio Comunale di Protezione Civile (tel.0918103210);
Distaccamento Corpo Forestale di Caccamo (tel.0918121398);
Stazione Carabinieri di Caccamo (tel.0918121852).

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, e ss.mm.ii..

DISPONE

che la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione relativa alla stessa materia, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediantepubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Caccamo. La presente Ordinanza viene altresì trasmessa al Distaccamento del Corpo Forestale di Caccamo, alla Stazione Carabinieri di Caccamo, al Commissariato della Polizia di Stato di Termini Imerese, alla RFI S.p.A., all'ANAS S.p.A. e all'A.M.A.P. S.p.A., ognuno per le proprie competenze.

Ultimo aggiornamento: 17/05/2024, 12:09

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri