Descrizione
PREMESSO CHE:
• l’art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito Codice antimafia o CAM), prevede che gli Enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possano amministrare direttamente i beni confiscati appartenenti al proprio patrimonio indisponibile o, sulla base di apposita convenzione, assegnarli in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali;
• da un punto di vista prettamente metodologico, l’azione si propone di promuovere, attraverso la selezione dei migliori progetti di riuso e rifunzionalizzazione, la coesione e la promozione sociale, la partecipazione, l’inclusione e la crescita della persona, in una prospettiva di sviluppo dei valori della sussidiarietà (orizzontale e verticale) e della cooperazione, con lo scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita, favorendo la sostenibilità economica, sociale ed ambientale;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l'affidamento in concessione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune di Caccamo, approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 24.11.2016;
CONSIDERATO CHE:
• in data 29 agosto 2023, giusta Deliberazione n. 47 del Consiglio Comunale di Caccamo, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente ex art. 244 e ss. del D.lgs. n. 267/000 recante “Testo unico degli Enti Locali”;
• alla luce degli stringenti vincoli finanziari ch attanagliano gli Enti Locali in condizioni dissestate, l’Amministrazione comunale non ha potuto dare concreta esecuzione – da tempo invocata – alla disciplina dettata dal “Regolamento per l’affidamento in concessione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune di Caccamo” – giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24 novembre 2016 – stante la vigenza della norma di cui all’art. 32, comma 2, che, espressamente, stabilisce in capo al Comune di Caccamo l’onere economico derivante dalla fornitura delle utenze relative ad acqua e luce, ponendosi, per l’effetto, in contrasto insuperabile con le coordinate normative dettate dall’art. 250, TUEL;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dell’08 agosto 2024 – recependo le invocate esigenze – il supremo Consesso ha proceduto a modificare la prefata disposizione oggetto di doglianze, prevedendo, pertanto, una ripartizione dei costi delle utenze tra Comune e concessionario, in quota parte, rispettivamente, 30%-70% ma disapplicando tale previsione per tutta la durata dello stato di dissesto e intestando, per l’effetto, l’intero onere economico in capo ai soli soggetti concessionari;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 20 novembre 2024, recante ad oggetto “Individuazione criteri finalizzati all’utilizzo dei beni confiscati alla mafia e assegnati al Comune di Caccamo - Atto di indirizzo.” per mezzo della quale l’Organo esecutivo ha fornito gli indirizzi di massima per l’indizione della presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del sopra richiamato atto regolamentare;
VISTI:
• il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 48, comma 3;
• la L. 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
• il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
in considerazione ed attuazione di tutto quanto sopra rappresentato,
INDÍCE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, finalizzata all’individuazione di Enti e Associazioni del privato sociale, cui assegnare, a titolo gratuito, gli immobili infra meglio specificati
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