Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., atto di indirizzo per l’identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive. Art. 109 TULPS

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Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S., atto di indirizzo per l’identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive. Art. 109 TULPS

Data:

31 Dicembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Prefettura-U.T.G di Palermo
- Area 1°- Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela Legalità Territoriale -

 

Con nota n° 557/ST/221.3.1.0 dello scorso 18 novembre, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso un atto di indirizzo con  riferimento alla diffusa pratica di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive mediante acquisizione informatica delle copie dei documenti di riconoscimento, nonché alle procedure di accesso all’interno degli alloggi mediante codice di apertura automatizzata, ovvero mediante installazione di cc.dd. key boxes all’ingresso.

Al riguardo, si evidenzia che l’art.109 TULPS prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, possano ospitare esclusivamente individui in possesso di un documento valido per l’identificazione. Inoltre, la stessa disposizione impone ai gestori di comunicare alle Questure, territorialmente competenti, le generalità degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo, oppure entro 6 ore qualora il soggiorno abbia una durata inferiore alle 24 ore.

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In conclusione, anche in considerazione dell’attuale contesto internazionale particolarmente delicato, caratterizzato da eventi che richiedono un elevato livello di vigilanza, si ribadisce - al fine di prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, correlati all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche - l’obbligo, posto in capo ai gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, in osservanza alla ratio sottesa all’art.109 TULPS, di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si rimette quanto sopra per le iniziative ritenute più opportune al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni commentate.

Ultimo aggiornamento: 31/12/2024, 18:03

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